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La Carta dei diritti delle persone autistiche

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"Le persone autistiche devono poter godere degli stessi diritti e privilegi della popolazione europea nella misura delle proprie possibilità e del proprio miglior interesse.".....

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Lo statuto

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1) Costituzione - Denominazione - Sede
È costituita, a norma degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l’Associazione, avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) sotto la denominazione: di seguito e per brevità denominata ”A.I.P.R.A. (associazione italiana per ragazzi autistici) - onlus”, con sede in Nola (NA) alla via Onorevole Francesco Napolitano, n. 60 - p.co Franzese isolato n. 2, C.A.P. 80035 essa utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione ”organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo ”ONLUS”.

2) Carattere e finalità dell’Associazione
L’Associazione ha carattere volontario, è apolitica e non ha scopo di lucro.
Essa opera nell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale in particolare promuove e realizza forme di solidarietà sociale e di impegno civile tese a superare l’emarginazione, migliorare la qualità della vita e le relazioni umane, prevenire e rimuovere situazioni di criticità sociale di bisogno e svantaggio legate a condizioni economiche, di salute fisica e psichica, sociali, familiari, culturali; tutela e salvaguardia dell’ambiente.
L’associazione è contro ogni forma di razzismo ed intolleranza, svolge la sua attività nel rispetto di tutte le minoranze, razze, religioni e categorie che non ledono la libertà altrui.
I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Soci che con i terzi, nonché all’accettazione delle norme del presente Statuto e dei Regolamenti.
È fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate in precedenza ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse per il raggiungimento dei propri scopi sociali. L’Associazione potrà partecipare quale socio ad altri Circoli e/o Associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad Enti con scopi sociali e umanitari.

3) Durata dell’Associazione
La durata dell’associazione è illimitata.

SCOPI

4) Scopi dell’Associazione e ambiti di intervento
L’Associazione è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale, essa si fonda sul volontariato. L’Associazione ha come scopo primario l’attività di assistenza sanitaria, sociale e socio-sanitaria, istruzione e formazione, rese specificatamente in favore di disabili fisici e psichici, di soggetti affetti da autismo, sindrome di Asperger e di ritardo generalizzato dello sviluppo psicofisico, di minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o di devianza, ed è tesa a rimuovere quegli ostacoli di ordine morale e materiale che di fatto impediscono la realizzazione e l’affrancamento di chi vive tale disagio o disabilità con particolare interesse al sostegno delle famiglie.
Sono pertanto priorità dell’Associazione i seguenti settori:

In questa prospettiva l’Associazione, promuovendo anche la collaborazione interdisciplinare delle risorse intende:

L’associazione potrà anche collaborare ed interagire con altre associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente, con gli scopi della stessa, potrà altresì, svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie utili per il raaggiungimento dello scopo sociale potrà infine avvalersi dell’acquisto di beni immobili necessari al conseguimento dello scopo, di locali ad essa ceduti in uso gratuito o presi in locazione, di automezzi e di ogni altro strumento contrattuale consentito dall’ordinamento giuridico, ivi compresa la stipulazione di contratti di lavoro subordinato.

SOCI

5) Requisiti dei Soci
Sono tali le persone fisiche che siano state ammesse con deliberazione del Consiglio Direttivo dopo un’istruttoria intesa ad accertare la volontà di cooperare al conseguimento degli scopi sociali.
All’Associazione possono aderire tutte le persone fisiche e giuridiche, italiane o straniere, che ne condividano le finalità e ne approvino lo lo statuto. Potranno essere soci Enti Pubblici e Privati aventi finalità e scopi sociali affini a quelli associativi. Le domande d’iscrizione corredate dal proprio curriculum devono essere indirizzate al Presidente e su di esse, insindacabilmente, delibera il Consiglio Direttivo.
La quota associativa a carico dei Soci è fissata dall’Assemblea e non è frazionabile né rivedibile in caso di recesso o perdita di qualità di Socio. I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prendere parte alle attività dell’organizzazione.
Soci che hanno compiuto la maggiore età partecipano al diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Essi sono tenuti ad osservare lo Statuto. il Regolamento interno e tutte le Delibere prese dall’Assemblea dei Soci o dal Consiglio Direttivo. L’Associazione all’atto dell’adesione stabilisce quanto prescrive la legge sulla privacy.
Le prestazioni dei Soci sono a titolo personale, volontario, spontaneo ed assolutamente gratuito.È fatta eccezione per i rimborsi spese dietro presentazione di ricevute.
Tutti i Soci, se maggiorenni, hanno eguale diritto di voto per l’approvazione e modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e più in generale di partecipare con voto alle assemblee e di essere eletti alle cariche sociali.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, è espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

5) Categorie di Soci
nell’Associazione si distinguono Soci Fondatori, Soci Onorari, Soci Benemeriti e Soci Ordinari.
Tutti i Soci possono acquisire la qualifica di Socio Benemerito.
Il Consiglio Direttivo può in ogni momento attribuire ad altri Soci la prerogativa attribuita ai Soci Fondatori.

5) Perdita della qualità di socio
La qualità di Socio può venir meno per i seguenti motivi:

In ogni caso la perdita della qualità di socio è accertata dal consiglio direttivo a maggioranza.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

6) Organi dell’Associazione:
Organi dell’Associazione sono:

7) Assemblea
L’Assemblea si riunisce su convocazione del Consiglio almeno una volta l’anno entro il primo semestre ed in seduta straordinaria ogni qual volta lo richieda il Consiglio Direttivo, per l’approvazione del rendiconto dell’anno precedente e del programma di attività dell’anno successivo.
Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso in via ordinaria una volta l’anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci. In tal caso il Presidente deve provvedere alla Convocazione entro 15gg dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro 30gg. dalla convocazione. In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega. Ciascun socio può essere portatore al massimo di tre deleghe. Tutte le deliberazioni delle assemblee vengono adottate con la maggioranza semplice dei voti degli intervenuti fatto salvo le modifiche dello Statuto.
L’Assemblea riunita in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima sia in seconda convocazione con la presenza di almeno i 2/3 dei Soci aventi diritto al voto.
I verbali delle assemblee sono vistati dal Segretario e dal Presidente.
L’Assemblea ha i seguenti compiti:

8) CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo ha l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo è composto da tre /cinque (3/5 membri eletti, per la prima volta, tra i Soci Fondatori e nominato per la prima volta nell’atto costitutivo; in detto consiglio è obbligatoria la presenza, e nei consigli eletti successivamente, di almeno due membri scelti tra i Soci Fondatori.
L’Assemblea determina la durata in carica del Consiglio Direttivo che non potrà essere comunque inferiore ad anni tre. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente, che rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l’uso della firma sociale; nomina anche un Vicepresidente, un Segretario ed il Tesoriere. Il Presidente del Consiglio Direttivo può conferire sia ai Soci sia a terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti.
Il Presidente sovraintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile per solo un altro mandato. In caso di dimissioni o d’impedimento grave, giudicato tale dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta a bimestre e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti del Consiglio stesso. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; i Consiglieri ed il Segretario sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni del Consiglio Direttivo. Soltanto il Consiglio Direttivo, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle delibere per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, in particolare:

9) IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE
Il Presidente, che è anche il Presidente dell’Assemblea degli aderenti e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest’ultimo nel suo seno a maggioranza semplice dei voti; esso cessa dalla carica alla fine del mandato e/o qualora non ottemperi ai suoi compiti istituzionali. Il Presidente rappresenta legalmente l’organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Adotta tutti i provvedimenti di propria competenza informando e/o chiedendo la ratifica al Consiglio Direttivo nella prima seduta utile e compie ogni altro atto che per Statuto non è svolto da altro organo. In caso di assenza, di inadempimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente oppure in mancanza e/o assenza di quest’ultimo dal Consigliere più anziano.

10) IL SEGRETARIO
Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

11) IL TESORIERE
Il Tesoriere coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

Le cariche di cui al presente articolo possono essere conferite anche ad una sola persona.

12) IL Comitato Medico-Scientifico/Culturale
Il Comitato svolge funzioni consultive affiancando il Consiglio Direttivo nell’organizzazione delle attività statutarie tenuto conto della delicatezza delle stesse in ragione delle fasce sociali cui è diretta e delle relative disabilità o disagio sociale che esse rappresentano.
Il Comitato può proporre al Consiglio Direttivo la nomina di Commissioni particolari di studio e di ricerca nel campo di attività congeniali dell’Associazione. Il Comitato è composto da tre a sette (3/7) membri che possono essere eletti (per la prima volta nell’atto costitutivo) anche tra persone non associate per un numero non superiore alla metà.
L’Assemblea determina la durata in carica del Comitato. I membri del Comitato sono rieleggibili. In caso di dimissioni, assenze, impedimenti di uno o più membri, in numero però minore della metà, il Comitato può procedere alla nomina per cooptazione dei membri mancanti fino alla prima Assemblea convocata per qualsiasi motivo. Il Comitato nomina fra i suoi membri un Presidente il quale, in particolare, manterrà i necessari contatti con il Presidente del Consiglio Direttivo e con il Presidente del Comitato di Garanzia.

13) Collegio dei Revisori dei Conti
Ai Revisori dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d’uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell’Associazione. Essi dovranno redigere la loro relazione all’Assemblea relativamente ai bilanci consultivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti vengono nominati per la prima volta in numero di tre membri effettivi e uno supplente nell’atto costitutivo e successivamente sono nominati dall’Assemblea.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica un anno, sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all’Associazione, avuto riguardo della loro competenza.

14) LE COMMISSIONI
Il Consiglio Direttivo può istituire Commissioni a scopo di studio, di organizzazione o di approfondimento e formazione su determinate tematiche; con la deliberazione istitutiva della Commissione il Consiglio Direttivo definisce i compiti e l’ambito di azione della commissione stessa e ne determina i componenti.
Nello svolgimento delle loro attività le commissioni sono libere di auto organizzarsi secondo l’accordo dei loro componenti, fermo restando l’obbligo di riferire al Consiglio Direttivo e di non procedere a spese non autorizzate. Le Commissioni hanno rilevanza solo interna e non rappresentano in alcun modo l’associazione nei confronti dei terzi; i documenti elaborati dalle commissioni non possono essere pubblicati senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

15) GRATUITÀ DELLE CARICHE
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno una durata di tre anni e possono essere riconfermate.

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

16) PATRIMONIO SOCIALE
Il Patrimonio Il patrimonio sociale è costituito:

  1. dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’associazione;
  2. da lasciti e donazioni diverse;
  3. dall’eventuale fondo di riserva.

17) FINANZIAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Le spese occorrenti per il funzionamento dell’associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

  1. quote degli associati, che possono essere richieste: all’atto di ammissione; per il rinnovo annuale della tessera, quale contributo straordinario; a fronte di particolari attività svolte. Tutte le quote ordinarie e straordinarie non sono rivalutabili, né restituibili;
  2. entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
  3. erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici o privati;
  4. utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
  5. altre entrate, derivanti da occasionali o continuative attività commerciali senza scopo di lucro svolte quale completamento e supporto dell’attività istituzionale.

L’organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività.

  1. I fondi sono depositati presso l’Istituto di Credito e/o Banco Postale stabilito dal Consiglio Direttivo.
  2. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del Presidente o del Segretario o del Tesoriere.
  3. È fatto obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e sul mantenimento del Patrimonio.

18) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE ANCHE INDIRETTA DEGLI UTILI
È fatto espresso divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, riserve di capitale durante la vita della ONLUS; Gli utili, gli avanzi di gestione, le riserve di capitale devono essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse (comma 1 lettera E D.lgs n° 460/97)

19) DIRITTI DEL SOCIO AL PATRIMONIO SOCIALE
Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

20) BILANCIO
Entro novanta (90) giorni dalla chiusura dell’esercizio il Presidente del Consiglio Direttivo predispone il bilancio, sotto forma di rendiconto economico-finanziario che deve essere approvato dall’assemblea dei soci.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Il rendiconto deve essere depositato presso la sede legale dell’Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l’assemblea. Verrà altresì sottoposto all’approvazione dell’assemblea il bilancio preventivo dell’esercizio in corso. Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché di fondi, riserva o capitale, non verranno distribuiti neppure indirettamente, durante la vita della ONLUS, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e, pertanto, saranno portati a nuovo bilancio ed utilizzati dall’ONLUS per i fini perseguiti.

21) UTILI E RESIDUI ATTIVI
Gli eventuali utili e residui attivi del bilancio devono essere devoluti come segue:

  1. il 5% al fondo di riserva;
  2. il rimanente a disposizione per le iniziative sociali e per nuovi impianti o ammodernamenti delle attrezzature o della sede.

22) CONTROVERSIE
Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo statuto, verrà rimessa ad un organismo di mediazione.

23) MODIFICHE STATUTARIE
Il presente Statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento, purché le varianti, le aggiunte o le modifiche siano sottoposte ed approvate a maggioranza semplice dell’Assemblea dei Soci appositamente convocata.

24) SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO
In caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea, a maggioranza di tre quarti degli associati presenti, in nessun caso inferiore alla maggioranza assoluta degli associati iscritti e in regola con il versamento delle quote, delibererà sulla liquidazione e la destinazione del fondo patrimoniale. Tale patrimonio deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociali o utilizzato a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190, della legge 23/12/1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

25) REGOLAMENTO INTERNO
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

26) RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme di legge che regolano le Associazioni di volontariato con particolare riferimento alla legge 266 dell’11 agosto 1991 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla legge regionale della Campania sul volontariato.

27) NORME DI FUNZIONAMENTO
Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea sono consegnate agli aderenti congiuntamente ad una copia del presente Statuto.

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